La trattativa
9 Lug 2026
Quando la Corte di Cassazione, con sentenza definitiva depositata ad aprile (e relative motivazioni depositate a novembre) del 2023, aveva assolto tutti gli imputati – uomini dello Stato e politici – nel processo sulla cosiddetta “Trattativa Stato-Mafia”, si pensava che quella vicenda giudiziaria si fosse infine conclusa. La Corte di Cassazione aveva solennemente dichiarato che la trattativa Stato-mafia non c’era mai stata. Le indagini condotte sui carabinieri e sul collaboratore di Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri avevano significato dunque anni sprecati in cui i pentiti di mafia avevano bloccato le indagini sull’uccisione di Paolo Borsellino, consegnando i nomi di falsi colpevoli e la descrizione di falsi moventi.
Nell’ agosto del 2022 erano peraltro già state rese note le motivazioni della sentenza di secondo grado, pronunciata nel 2021, con la quale si scagionavano l’ex generale dei carabinieri Mario Mori e altri ufficiali dell’Arma dall’accusa di “minaccia a corpo politico dello Stato”. Gli imputati erano stati infatti condannati in primo grado a 12 anni, insieme all’ex senatore Dell’Utri (8 anni per concorso esterno in associazione mafiosa), a sua volta assolto nel secondo grado di giudizio. Archiviate le ipotesi individuali di reato, col ricorso in Cassazione si era tentato almeno di mantenere l’impianto dell’accusa salvaguardando l’effettività storica della trattativa.
Con sorpresa (da profani) abbiamo allora appreso che (giugno 2026) il Tribunale di Firenze ha disposto l’archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi, coinvolti nell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
Il decreto di archiviazione, firmato dalla Gip Patrizia Martucci, esclude la presenza di elementi concreti che possano confermare contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e l’ex premier (deceduto nel 2023) e, di conseguenza, col suo collaboratore. La decisione in effetti ha semplicemente chiuso la sesta inchiesta in 30 anni su questa specifica ipotesi.
Questa Odissea giudiziaria aveva avuto dei precedenti nel corso degli anni Novanta con protagonisti: Giulio Andreotti, con iter chiuso in Cassazione con la dichiarazione di “non luogo a procedere”, e Calogero Mannino, successivamente accusato dei due “canonici” capi di imputazione: concorso esterno in associazione mafiosa e minaccia a corpo politico dello Stato, il cui iter giudiziario era iniziato nel 1991 per concludersi nel 2010 “perché il fatto non sussiste”.
Giovanni Fiandaca, giurista, studioso di diritto penale, in un saggio del 2012, aveva definito “inquisitio generalis” l’indagine, ampia e ambiziosa, estesa dalla seconda metà degli anni Ottanta alla fine degli anni Novanta, che ipotizzava un intreccio tra “massoneria deviata, finanza criminale, destra eversiva e frange dei servizi segreti”. Non a caso essa aveva preso il nome, dagli stessi pubblici ministeri, di “sistemi criminali”. La convergenza di interessi fra eterogenee entità avrebbe portato a un loro collegamento garantito dapprima da esponenti della Democrazia Cristiana e poi da uomini quali Marcello Dell’Utri tramite l’affermazione di un nuovo soggetto politico: Forza Italia.
Più che da ipotesi specifiche di reato l’indagine si rifaceva tuttavia a una prospettiva storiografica nella quale i magistrati dell’accusa non sono apparsi “immuni da quella sindrome nota come “ossessione del complotto”, che incessantemente alimenta – di epoca in epoca – le teorie cosiddette cospirative della storia: le quali tendono a spiegare avvenimenti che hanno cause plurime e complesse, e perciò difficili da individuare, come se fossero appunto frutto di diabolici disegni e di strategie unitarie nelle mani di Signori del male o del crimine”.[i]
Alta Polizia
Se si vuole interpretare la Storia non lo si può fare soltanto alla luce dei codici e della giurisprudenza ma occorrono anche sensibilità e un certo aggiornamento in merito al dibattito storiografico, per evitare l’approccio giornalistico che ha riservato, da parte dei Pubblici Ministeri, le vicende nazionali antecedenti il fascismo e la Seconda guerra mondiale all’interesse degli ambiti accademici, quasi che quegli accadimenti non si delineassero invece in una genealogia senza soluzione di continuità col presente.
Non stupisce pertanto che non abbia suscitato il dibattito che avrebbe meritato lo studio di Francesco Benigno: La mala setta, nel quale invece di analizzare, come ci si attenderebbe, la storia di mafia e camorra come coerente premessa di pratiche criminali che daranno luogo nel XX secolo all’organizzazione chiamata “Cosa Nostra”, l’autore ha contestualizzato i documenti (polizieschi, giudiziari, politici, letterari), senza separare nella storia del crimine gli aspetti sociali da quelli politici.
Mafia e camorra figurano allora come il “prodotto” di una nuova sensibilità che, a partire dall’Inghilterra e dalla Francia, attorno alla metà degli anni Venti del XIX secolo e poi per tutto il ventennio successivo, aveva identificato i delinquenti come un corpo sociale autonomo, addirittura una “casta”, descritta e resa popolare dalla letteratura: il giovanile Code des gens honnétes di Balzac, Le dernier jour d’un condamné di Hugo, i Mémoires di Vidocq. Resta, secondo Benigno, il divario tra la descrizione letteraria e l’informazione quantitativa, resa disponibile dall’avvio delle discipline statistiche, relativamente alle classi subalterne, di cui si metteva per la prima volta in risalto la “pericolosità sociale”.
Il pericolo era narrativamente tradotto nelle suggestioni della setta, scenario di cospirazioni, descritta quale tessuto criminale ma anche come mondo politico: profili naturalmente interconnessi, rispetto ai quali era stato necessario adottare funzioni, rodate in Francia ai tempi di Fouché e di Savary (ministri di polizia di Napoleone) dalla cosiddetta haute police. Ai fini della prevenzione erano state arruolate spie e agenti provocatori nei più vari strati sociali da infiltrare tra i criminali ma anche tra i militanti dei gruppi di opposizione, seguendo la regola che identifica l’ordine pubblico con un processo composito di imposizione, delega e negoziato.
Avviate in epoca borbonica, sul modello dell’haute police francese, le pratiche poliziesche e giudiziarie furono riprese e sviluppate dai prefetti italiani anche al fine di organizzare il consenso al governo, salvaguardando “il regime dall’attività politica dei cosiddetti sediziosi: vale a dire borbonici, clericali, garibaldini, democratici, repubblicani; e in seguito internazionalisti anarchici e poi socialisti e poi ancora comunisti. Per farlo utilizzeranno gli stessi strumenti «preventivi» usati contro i delinquenti: su tutti l’ammonizione di pubblica sicurezza, definita non a torto «un micidiale trastullo in mano a una turba di ciechi» e il famigerato domicilio coatto”.[ii]
Le contraddizioni connesse a una gestione politica del crimine, coincidente con una gestione poliziesca della politica emersero presto, dapprima a Napoli con Silvio Spaventa, ministro del governo luogotenenziale (1860-1861), che adottò una legislazione di pubblica sicurezza mutuata da quella francese per fare fronte all’associazione di malfattori denominata camorra, un termine fino ad allora adottato soltanto nell’ambito carcerario, ma alla cui descrizione letteraria di setta provvide allora il creatore de I tre moschettieri, Alexandre Dumas.
Lo scrittore era venuto in Italia per seguire la spedizione di Garibaldi, che documentò con memorabili reportages. Garibaldi, una volta assunti i poteri dittatoriali, alloggiò Dumas in una residenza estiva dei Borbone, affidandogli la direzione del giornale “L’Indipendente”. Rientrato a Parigi, in una serie di pezzi scritti per il pubblico transalpino, il romanziere applicò il proprio talento a unificare osservazioni dirette con gli esotismi e i cliché attesi dal pubblico in merito all’Italia meridionale. Gli esiti furono talmente straordinari che si può, con qualche forzatura, sostenere che Dumas abbia inventato la camorra. Per farlo egli dovette esagerarne la potenza fino a sostenere che fosse l’unico potere reale presente a Napoli, al quale dovevano fare riferimento allo stesso modo; Ferdinando II, Francesco II, Garibaldi, Cialdini e La Marmora. Influente e pervasiva, la camorra sarebbe stata composta, secondo Dumas, da un numero variabile tra quindicimila e trentamila affiliati, ordinati da un tribunale interno che regolava dispute e comminava sanzioni. A titolo di giustificativo, il romanziere, con un escamotage tipicamente letterario, sostenne di avere ricevuto da un camorrista il Codice della camorra, un testo scarno e improbabile, che Dumas si affrettò tuttavia a pubblicare, giustificando soprattutto la fama di grand blaguer attribuitagli dal collega Prosper Mérimée.
La mafia non ebbe un padre nobile altrettanto importante, anche se presto ci si rifece per le sue origini alla setta medievale di giustizieri dei Beati Paoli. Peraltro, la difficile situazione di Palermo conobbe un episodio ante litteram di “strategia della tensione”. Il primo ottobre 1862, nelle strade scarsamente illuminate del centro furono feriti a pugnalate tredici passanti da parte di uomini vestiti con calzoni e giubba di velluto nero, con un berretto nero in testa. Dopo appena qualche mese, malgrado le autorità di pubblica sicurezza brancolassero nel buio, fu istituito il processo ai “pugnalatori” al fine di coinvolgere come mandante la classe dirigente palermitana largamente autonomista. Il procedimento giudiziario, tuttavia, naufragò concludendosi con l’assoluzione di tutti gli accusati.
Fu invece nelle Romagne che nello stesso periodo si riuscì ad accostare le “estreme”, come allora ci si esprimeva, ossia mazziniani da una parte e clericali nostalgici del dominio pontificio dall’altra, a un gruppo di malfattori locali organizzato in sezioni, notto sotto il nome di Balla, procedendo alla repressione di politici e criminali con una severa condanna emanata nel 1864.
Di mafia si iniziò a parlare nei documenti giudiziari in occasione della grande rivolta siciliana che ebbe come epicentro a Palermo nel settembre del 1866, e (poco) nota come “rivolta del sette e mezzo” (dal numero dei giorni della sua durata). Si trattò di un moto spontaneo, al punto da essere definita “acefalo”, dal momento che non faceva riferimento a una figura o a un gruppo organizzatore preciso. L’insurrezione coinvolse repubblicani e autonomisti, ma anche ex borbonici, mazziniani ed ex garibaldini, uniti nella lotta al Regno d’Italia. Avvenuta dopo il controverso dibattito sulla soppressione delle congregazioni religiose, la rivolta e la relativa repressione condotta dal generale Raffaele Cadorna furono facilmente giustificate dalla cospirazione clericale volta alla restaurazione del passato regime, che si sarebbe valsa come forza armata di bande di malfattori e di criminali prezzolati sotto la regia della mafia.
Si trattava chiaramente di una ricostruzione di comodo con la quale si glissava sul ruolo della commistione tra politica e criminalità di cui ci si era valsi proprio nel corso della rivoluzione nazionale, e i cui legami non si erano sciolti, come ebbe modo di affermare l’ex procuratore di Palermo Diego Tajani.
“Pur di controllare gli avversari politici e di avere informazioni di prima mano sulle loro mosse, si è allevato, egli afferma, un ceto di criminali al quale è stata lasciata, come ricompensa, briglia sciolta nei comportamenti delittuosi […] L’ex procuratore di Palermo cita poi altri casi di delegati di pubblica sicurezza che hanno «impiantato» la maffia in vari mandamenti. Ne deriva che la maffia esiste ed è temibile: non tanto perché pericolosa in sé ma in quanto strumento di governo e perciò forte di una rete invisibile di protezioni.”[iii]
La competizione fra gruppi di notabili e funzionari si valeva insomma di settori popolari dediti allo sfruttamento economico-sociale della violenza, che erano pervenuti a una forma embrionale di organizzazione: cassa comune, gerarchia, regole di comportamento, capi, attualizzando nella modalità delle società di mutuo soccorso di ascendenza massonica e carbonara le antiche tradizioni delle corporazioni artigiane e delle confraternite. In questo senso si può dire che il rapporto mafia-politica sia stato originario così come la pratica di polizia orientata a “destabilizzare per stabilizzare” secondo geometrie di potere mutevoli per le quali dall’Ottocento a oggi non è mai stato possibile individuare una regia unitaria.
Alta Finanza
In un simile contesto isolare episodi e personaggi attribuendo loro strategie coerenti risulta difficile dal punto di vista storiografico ma è addirittura arduo in ambito giudiziario, già per la previa individuazione di plausibile figure di reato, come ha rilevato per le vicende recenti Giovanni Fiandaca: “L’organo dell’accusa, muovendo pregiudizialmente da un giudizio di grave disapprovazione etico-politica della presunta trattativa, si è infatti imbattuto in una oggettiva difficoltà tecnica: nella difficoltà cioè di trasporre questa ‘precomprensione’ in una cornice criminosa idonea a coinvolgere insieme, avvinti anche simbolicamente come complici di un medesimo delitto, boss mafiosi e membri delle istituzioni. Da qui la ricerca, nella complessa e oscura trama delle vicende oggetto di giudizio, di qualche momento o frammento fattuale che fosse suscettibile di assumere parvenze di illecito penale […].”[iv]
Lungi dal fare chiarezza, questa modalità dell’azione giudiziaria si configura come una interpretazione a parti invertite dell’operato di alta polizia di prefetti e questori del regno. Se questi ultimi avevano infatti come scopo il rafforzamento dell’esecutivo, la sovrapposizione tra prospettiva giuridica e prospettiva politica di certe procure ha fatto della procedura penale uno strumento di palingenesi sociale per affermare al di là degli esiti elettorali il ricambio delle classi dirigenti.
I decenni necessari per la celebrazione di processi infiniti non hanno scalfito la fede dei magistrati “d’assalto”, che non si sono capacitati dell’anacronismo di una prospettiva su un mondo in cui le “mafie” hanno, in quel lasso di tempo, finito con l’identificarsi piuttosto con l’economia che non con la politica. Non si tratta, o non si tratta soprattutto, di infiltrazioni ma dell’intera struttura produttiva nella quale il lavoro manifatturiero riveste un ruolo sempre più marginale rispetto alla finanza globale, all’appalto delle grandi opere e ai finanziamenti sovranazionali, che premiano indistintamente chi è in grado di operare o attrarre investimenti, chi dispone della capacità di condizionare le amministrazioni, chi ha a libro paga il numero più elevato di professionisti senza scrupoli, chi dispone di manovalanza a basso costo.
In un commento alle motivazioni della sentenza d’appello del processo Stato-mafia, ospitato sulle pagine de “Il fatto quotidiano” del 9 agosto 2022, l’ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, regista insieme al procuratore aggiunto Antonio Ingroia di inchieste e procedimenti, osservava a proposito dell’attentato al giudice Borsellino: “…dovendosi escludere che l’accelerazione fu determinata dal pericolo che Borsellino ostacolasse il buon esito della trattativa, resta come unica residuale alternativa l’interesse di Borsellino sul tema mafia-appalti”. E se fosse stato proprio così?
Di chilometri di carta di giornale, di ore e ore di trasmissioni televisive colpevoliste resterebbe solo la trama di una fiction che una volta di più abbiamo confuso con la realtà.
Del resto, la riscrittura della Storia nazionale non è più un compito che i magistrati si diano la pena di assumere, dal momento che a livello internazionale è da alcuni decenni che, in nome dei diritti fondamentali, hanno visto estendersi il loro potere ben al di là della semplice applicazione della legge. Interi settori della vita pubblica sono stati foggiati dalla giurisprudenza: politica migratoria, sicurezza, bioetica, impiego delle tecnologie, libertà d’espressione. Tutti ambiti nei quali le impostazioni derivano più dalle sentenze che dal legislatore. Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Corte europea dei diritti dell’Uomo, Corte di Giustizia dell’Unione Europea non perdono occasione di censurare, neutralizzare o riorientare la volontà politica dei rappresentanti del popolo.
Pareva liberatorio non riferirsi più a concezioni della vita, a ideologie, a grandi progetti di costruzione dell’umanità che pretendessero di valere per tutti ma piuttosto ai loro surrogati odierni: gli “stili di vita”, destinati a interessare solo chi li pratica volontariamente. Ma non è stato così. Il motto “the american way of life is not negotiable”, ad esempio, pronunciato sistematicamente dai presidenti, repubblicani e democratici, d’una Nazione che comprende una minoranza della popolazione mondiale (e che vale per una minoranza degli stessi cittadini americani: quaranta milioni, pare, vivono attualmente con un sussidio alimentare), che, per vivere come vuole, consuma un quarto delle risorse a disposizione dell’umanità intera.[v]
Il paradosso, già analizzato da Marx a proposito del mercato del lavoro, definito «un vero Eden degli innati diritti dell’uomo», nel quale «unicamente regnerebbero la libertà, l’uguaglianza, la proprietà e Bentham»,[vi] è giunto al parossismo nel mondo globale dove rispetto ai forti che possono rivendicare il loro diritto assoluto al proprio “stile di vita”, esistono masse d’individui senza patria e senza diritti: anzi precisamente senza “il diritto di avere diritti”.[vii]
L’esito è il prevalere dei rapporti di forza. La tecnica, che ha enormemente esteso la capacità di azione dell’uomo, non ha avuto infatti come contraltare un’adeguata dotazione morale, che potesse rendere conto delle responsabilità inerenti a tali azioni. Anche l’ideologia dei diritti, surrogato del vecchio giusnaturalismo, che si era illusa di servirsi della tecnica, ne è infine diventata espressione e strumento.
Chi ha i mezzi può garantirsi secessioni individuali dall’autorità generale, mirate peraltro a ottenerne il riconoscimento per acquisirne quei privilegi che ribadiscono comunque l’assenza di alternative (stigmatizzate come velleitarie e ideologiche) allo status quo, e il prelevare del mero fatto (l’eccezione è più frequente della regola) sulla norma, tanto quella appartenente a un codice morale quanto quella fissata dal diritto positivo.
“Questa «naturalità» dei rapporti di forza è talora riconosciuta dalla legge che rinuncia a dettare suoi modelli di relazioni sociali, cioè rinuncia a comandare o vietare, e si limita a permettere l’esercizio dell’autonomia dei singoli. Altre volte non è così e l’autonomia si manifesta nella forma della violazione degli schemi legali, o dell’aggiramento e dell’elusione. Quando ciò si diffonde capillarmente, non si tratta più di violazione della legge, ma di caduta dell’effettività della legge.”[viii]
Alimentando il potere di dire il Bene piuttosto che il diritto, la giustizia sostituisce alla decisione politica una pedagogia morale e alla sovranità del popolo quella di un clero di esegeti, ai quali è richiesto di non stigmatizzare un unico peccato: l’avarizia, poiché come diceva Il broker senza scrupoli Gordon Gekko (interpretato da Michael Douglas) del film Wall Street: “L’avidità, non saprei come altro chiamarla, è giusta. L’avidità è utile. L’avidità funziona. L’avidità chiarifica, penetra e cattura l’essenza dello spirito evolutivo”.
Da quando Gordon Gekko è diventato presidente della più potente nazione della terra le finalità della politica coincidono con quelle del crimine organizzato non solo sostanzialmente ma anche formalmente, al punto che lo stesso linguaggio della diplomazia è stato sostituto dallo slang dei gangster.
Le campagne condotte in nome della divisione/distinzione dei poteri costituzionali non mirano a questo punto a mettere in discussione il “governo pastorale” dei giudici in nome dei “diritti” ma a bloccare quelle procure che si ostinano a indagare sulle “zone grigie” o “terre di mezzo” tra amministrazione, economia e criminalità organizzata. Paolo Borsellino docet.
[i] G. Fiandaca, La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale, “Criminalia”, 2012, p. 74.
[ii] F. Benigno, La mala setta. Alle origini di mafia e camorra, 1859-1878, Torino, Einaudi, 2012, p. XIX.
[iii] F. Benigno, ibidem, p. 327.
[iv] G. Fiandaca, ibidem, p. 68.
[v] G. Zagrebelsky, Diritti per forza, Torino, Einaudi, 2017, p. 80.
[vi] K. Marx, Das Kapital, 1. Band, Marx-Engels-Werke, Bd. 23, Berlin 1968, p. 189. cit. in G. Lohmann, Karl Marx’ fatale Kritik der Menschenrechte, in Politisches Denken. Jahrbuch 1999, Verlag J. B. Metzler, Stuttgar-Weimar 1999, p. 92
[vii] G. Zagrebelsky, Diritti per forza, Torino, Einaudi, 2017, p. 83.
[viii] G. Zagrebelsky, Liberi servi. Il Grande Inquisitore e l’enigma del potere, Torino, Einaudi, 2015, p. 258.