Di fragile Costituzione
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Governance
Non sono molti quelli che conoscono il nome dell’eclettico uomo d’affari che, sul lungo periodo, ha conseguito risultati duraturi nell’unificazione del continente europeo, senza minimamente menzionare l’”idea di Europa” ma col semplice ausilio, come ebbe egli stesso modo di esprimersi, di un ufficio, di un telefono e di una segretaria: Jean Monnet . Monnet progettò, nell’immediato dopoguerra, una autorità europea destinata ad amministrare i mercati del carbone e dell’acciaio. Della Ceca egli divenne il primo presidente con l’obiettivo di trasformare nel futuro l’accordo economico di sei paesi negli Stati Uniti d’Europa. In effetti, di acronimo in acronimo (Euratom, See, Ueme, Cee, fino all’odierna Ue) i fatti sembrano avergli dato ragione a partire da quella modalità di esercizio del potere: la governance che oggi sta soppiantando le sovranità nazionali col coinvolgimento di istituzioni politiche e giuridiche nazionali e internazionali, di associazioni, imprese e università al fine precipuo di sostituire il diritto internazionale con la lex mercatoria. Il processo ha conosciuto un’accelerazione con la progressiva finanziarizzazione dell’economia alla quale ha corrisposto la creazione della moneta unica europea, che lo avrebbe infine reso, nella vulgata dei media, “senza alternative”. Gli Stati nazionali continuano in effetti a sussistere ma funzionalmente al rispetto delle norme giuridiche e della buona prassi economica della governance come manager sottoposti alla sorveglianza degli azionisti. Prime vittime della resa della politica sono i cittadini comuni costretti a sperimentare la socializzazione delle perdite abbinata alla privatizzazione dei profitti.
Non stupisce pertanto che il progetto di revisione dei trattati fondativi dell’Unione europea, enfaticamente definito Costituzione europea, redatto nel 2003 sia stato definitivamente abbandonato nel 2007 dopo l’esito negativo dei referendum popolari in Francia e nei Paesi Bassi, anche se, coerentemente col modo di operare della burocrazia europea, diverse innovazioni della Costituzione sono poi state incluse nel Trattato di Lisbona.
In effetti anche l’entità politica premoderna che aveva in qualche modo unificato gran parte dell’Europa: il Sacro romano impero, non si era mai fondata su un’idea formale di costituzione che ne esplicitasse i fondamenti giuridici, la forma e l’organizzazione, ma piuttosto su un sistema giuridico-materiale formato da consuetudini vincolanti, consolidate da una lunga tradizione, e integrate in tempi successivi da leggi fondamentali scritte. Il fatto che nel corso dei secoli la compagine imperiale non abbia sviluppato uno schema coerente di sovranità rende difficile stabilire anche una distinzione fra quelli che oggi definiremmo “affari interni” e ”affari esteri” a proposito di ambiti territoriali aperti e giuridicamente fra loro permeabili. Con buona pace delle nostre categorie geopolitiche, la Borgogna, la Lombardia o la regione di Arles non potevano essere considerate “estero” rispetto alla compagine imperiale. Ci troveremmo del resto in difficoltà anche a definire la posizione del gran maestro dell’ordine teutonico, che formalmente non apparteneva all’unione imperiale o dello stesso imperatore che, in quanto duca di Lussemburgo, si trovava in relazione feudale con la Francia.1
L’unità del sistema non era garantita da un ordinamento giuridico positivo coerente ma derivava dalla convinzione che il diritto dipendesse in ultima analisi dalla giustizia divina. Idea che tramontò definitivamente solo con la dottrina pura del diritto di Hans Kelsen che ha formulato il concetto del diritto positivo come del diritto tout court.
In questo senso si spiega come per secoli si sia accompagnata la comune appartenenza alla cristianità con la frammentazione istituzionale nella quale era insita la possibilità di resistenza legittima verso il sovrano non solo per la collettività dei sudditi ma anche per il singolo che poteva opporsi colle armi nella piena convinzione di mantenersi completamente sul terreno del diritto e della giustizia.
Il Wiederstandrecht dei liberi del diritto germanico si era saldato col giusnaturalismo di origine romana attraverso la tradizione cristiana, che prevedeva certamente la sottomissione alle pubbliche autorità, ma non una sottomissione assoluta, che avrebbe reso arbitro della dimensione spirituale il potere politico. Pertanto non esiste nel Medioevo nessun potere temporale che possa venir indicato come sovrano dal punto di vista della costruzione interna dello Stato, nel senso della teoria moderna; non c’è in altre parole nessuna istanza che possa porre o pronunciare diritto positivo, senza essere responsabile della legittimità di quest’ultimo verso qualcun’altro, sia Dio, sia la propria coscienza. L’azione e l’ambito di disposizione del signore e del sovrano medievale può venir contestato nella sua legittimità da chiunque venga colpito da quell’azione e da quel comando. Il sovrano, anche quando commette torto in quanto giudice, è esposto alla «vendetta». Oltre a ciò compete alla Chiesa un controllo sulla legittimità della sua azione.2
Proprio per rimuovere questo stato di cose, Jean Bodin (1529-1596) formulò il concetto di sovranità che si presenta anzitutto come il processo di omogeneizzazione, di razionalizzazione monistica delle pluralità tentato dall’assolutismo, rispetto al quale il dissenso conseguente all’eterogeneità dei contesti sociali riemerse nelle dottrine costituzionaliste. Il diritto di resistenza acquisì in esse una nuova centralità che ereditava gli echi conservatori delle società cetuali aristocratiche innovandoli con l’idea contrattualistica di fondazione dell’obbligo politico. La legittimità dell’ordinamento giuridico era con ciò gradatamente trasferita in un assetto laico, formale e moralmente neutrale, e connessa all’idea della sovranità popolare. Il processo fece emergere tuttavia le contraddizioni legate alla coincidenza fra legittimità e legalità fin dal momento in cui, con la rivoluzione francese, la delegittimazione delle precedenti ideologie del politico fu sostituita dalla definizione dogmatica dello Stato di diritto.
L’affermazione del sistema del diritto costituzionale positivo rimandava a uno stadio di “inconsistenza giuridica” il diritto di resistenza, assorbito in procedure che svuotavano di significato ogni garanzia esercitabile in forma sussidiaria. Il controllo della “volontà generale” fu infine demandato all’opposizione parlamentare, all’opinione pubblica e all’associazionismo.
Nel corso del XIX secolo, l’eterogeneizzazione della società monoclasse borghese, mentre avviava lo sfaldamento delle concezioni unitarie della rappresentanza parlamentare, determinava altresì il retrocedere delle prassi oppositive sorte come esercizio di critica politica da parte dell’opinione pubblica […] a cagione dell’emersione di un pluralismo sociale strutturato in organizzazioni di massa le quali […] sconvolgevano tanto i canali di legittimazione, quanto quelli di critica, elaborati nell’alveo dello stato di diritto.3
Dittatura burocratica
La generale crisi della rappresentanza ad ogni livello ripropose i termini della polemica antiburocratica specie nell’impero austriaco dove l’ideologia borghese, che si andava incarnando nelle istituzioni dello Stato-nazione, aveva incontrato particolari resistenze. Il mantenimento delle diversità pur nell’unitarietà dello stesso organismo politico fu l’obiettivo di Victor Franz Andrian-Werburg rispetto a un ordinamento fondato sul rapporto sovrano-amministrazione burocratica, ritenuto fallimentare.4 La critica dell’Andrian al corpo dei funzionari era anche un’obiezione mossa al modo di procedere dell’assolutismo illuminato, che aveva modellato l’amministrazione sugli interessi materiali dei sudditi. Interessi che, nella loro varietà, non potevano tuttavia avere compiuto riferimento nell’apparato burocratico, tra i cui fini era da annoverare invece quello di dissuadere i cittadini da ogni attiva partecipazione politica. Malgrado il fallimento della rivoluzione del 1848, che aveva visto concordi i democratici più avanzati e i sostenitori del passato feudale nella difesa delle autonomie locali rispetto allo Stato burocratico e accentrato propugnato dalla grande borghesia industriale austro-tedesca, le strutture cetuali perdurarono in Austria fino alla grande guerra, e non a caso fu da Vienna che il giurista conservatore Lorenz von Stein (1815-1890) mise a punto la sua “scienza per la crisi”: tentativo di conciliare la modernizzazione dell’assetto sociale ed economico col dato tradizionale della valorizzazione delle comunità locali e del principio di associazione, al fine di garantire una struttura organica della società, pur in presenza dello sviluppo capitalistico.
La risposta alla delegittimazione dell’ordinamento liberale avvenne su due registri: l’enfatizzazione dei reati contro l’ordine pubblico utilizzati per la repressione della propaganda socialista, anarchica e dell’associazionismo in generale; l’estendersi dell’attività legislativa in ambito civilistico al fine di trasformare la società per integrarla nello Stato. Due linee di azione che vediamo riprodotte attualmente con la differenza che, mentre allo Stato sono ormai riservate le pratiche repressive, l’iniziativa legislativa e regolamentare è sempre più spesso demandata a entità sovranazionali.
In questo senso, a partire dal Trattato di Lisbona, l’Unione oltre a tutte le competenze in ambito di Mercato comune, interviene in settori decisivi delle politiche riguardanti: l’economia, la sanità, l’industria, gli affari regionali, l’istruzione, le pensioni e i giovani, l’ambiente, il clima, l’energia, la ricerca, la tecnologia, la tutela dei consumatori, l’immigrazione e il diritto di asilo, il diritto civile, il diritto penale, la sicurezza interna, arrogandosi con una “clausola di flessibilità” il diritto di ampliare le proprie competenze. Seguendo l’insegnamento di Monnet la regolamentazione sistematica e capillare di materie solo apparentemente minori, talvolta al limite del paradossale: protesi dentarie, formaggio stagionato in salamoia, curvatura dei cetrioli, e via discorrendo, preparava una ambito normativo normativo coeso in cui gli apparati comunitari prevalessero su quelli nazionali. Solo quando, di solito troppo tardi, l’opposizione dell’opinione pubblica prendeva il sopravvento si procedeva a una ritirata tattica, magari dopo molto anni. La gestione dell’emergenza pandemica dimostra quanto siamo arrivati lontano in una forma di governo tecnocratico-procedurale che, in nome del controllo totale e dell’utopia del “rischio zero”, ha nei corpi di polizia nazionali il suo braccio esecutivo, “strumenti ciechi d’occhiuta rapina”, richiamando i versi del Giusti, di un ceto di funzionari che rappresentano la ragion di Stato di uno Stato che non esiste affatto.
In effetti, A stimolare i migliori quadri della Ue non è la vanità. Nessun capo di gabinetto aspira, come invece un ministro, a far vedere la sua faccia in televisione. Oltre le pareti di vetro di Berlaymont quasi nessuno lo conosce. A spronarlo è la consapevolezza della sua missione. Deve essere forte abbastanza per resistere ai dubbi occasionali, dai quali nessuna persona intelligente è immune. […] Nell’esprit de corps dei funzionari dell’Unione rientra non solo l’agile padronanza di regole non scritte e di gerghi, ma anche una nuova variante di internazionalismo. Qui un legame troppo stretto con il paese di origine è considerato disdicevole. Si è poliglotti e si tiene molto al fatto che il proprio staff venga reclutato dal massimo numero di paesi membri. I contatti con la città di provenienza si limitano allo stretto necessario. Ma si fa attenzione anche alla distanza formale e geografica dal mondo europeo. Tale modo di distinguersi non è sbagliato, anzi è addirittura auspicato; solo così infatti è possibile dimostrare che ci si muove con imparzialità. Le inevitabili conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Con la distanza crescono isolamento e autoreferenzialità.5
Con ciò è venuta tuttavia meno anche una delle ragioni addotte a giustificare l’esistenza dell’Unione in qualità di filtro, intermediario e risposta a sfide globali non gestibili da parte delle singole nazioni. L’ideologia transnazionale dei suoi vertici li rende infatti molto più omogenei agli organismi internazionali (finanziari e commerciali) che ai cittadini europei nel sostenere la “fatalità” della globalizzazione per favorirne in realtà il perpetuarsi e l’estendersi. Ciò che fino a tempi recenti risultava meno evidente è invece il carattere “disciplinare” di questa nuova politica che ha l’obiettivo di creare situazioni di mercato e di formare individui adatti alle logiche dell’economia in collusione ufficiosa con i grandi oligopoli.
I richiami alla Costituzione rispetto alle recenti limitazioni di diritti fondamentali sono rimasti inascoltati nella misura in cui risultano anacronistici in una realtà politica innervata da procedure tecnico-burocratiche in cui l’individuo non si confronta più con l’anonimato di suoi simili impiegati in elefantiache strutture ministeriali ma con App gestibili in via telematica, senza più possibilità alcuna di interlocuzione. Dal basso i valori sociali auspicati dalla carta costituzionale sono stati del resto da sempre minacciati dall’autoritarismo dello Stato profondo, consapevole fin dall’Unità del suo profondo scollamento dalla realtà sociale, e che anche in epoca repubblicana ha mantenuto, ad esempio, nel Codice penale il titolo “Dei delitti contro la personalità dello Stato”, risalente al 1930; norme relative a reati di opinione (istigazione e apologia); l’assunto dell’imperatività ed esecutorietà dell’attività della pubblica amministrazione che fa ritenere illecita ogni opposizione anche di fronte all’arbitrio di un pubblico ufficiale. Non a caso a differenza dell’ordinamento tedesco, come il nostro scaturito da un’esperienza totalitaria, i costituenti hanno voluto escludere ogni riferimento al diritto di resistenza.
Un approccio che si vorrebbe laico esclude infine che il potere costituente possa considerarsi esaurito, rimettendo al giudice costituzionale una sentenza d’appello su ogni adattamento della Costituzione al mutamento della realtà sociale in qualità di interprete di determinati principi e valori assurti alla categoria dell’”indecidibile” anche se in realtà riferiti a una decisione politica legata a particolari condizioni storiche. In questo senso, la redazione della nostra carta costituzionale aveva visto il successo politico della corrente della Dc legata a Giuseppe Dossetti in sintonia di vedute col segretario del Pci, Palmiro Togliatti, il quale dopo l’allontanamento dal governo, preventivando una non facile alternanza al potere, aveva trasformato la costituzione da decalogo delle regole e dei principi liberali in un modello ideale di democrazia sociale. Dossetti, dal canto suo, aveva come obiettivo quello di fare della Dc una forza politica riformatrice in grado di interpretare le istanze sociali delle sinistre, anche se, in concreto, il dossettismo divenne una sorta di sostrato ideologico per l’intrusione dello Stato nell’economia, al fine di assicurare una più equa redistribuzione del reddito.
Se il liberalismo finanziario provvede a mettere quotidianamente in discussione le conquiste sociali del dopoguerra, la religione della Carta non smette di legittimare una nomenklatura (come dimostrano le ultime elezioni presidenziali) apparentemente senza alternative.
[v] H. M. Enzensberger, Il mostro buono di Bruxelles ovvero L’Europa sotto tutela, Torino, Einaudi, p. 44.
Note
- E. W. Böckenförde, La pace di Westfalia e il diritto di alleanza dei ceti dell’Impero, in Lo Stato moderno, v. 3, Accentramento e rivolte, (a cura di) Ettore Rotelli e Pierangelo Schiera, Il mulino, Bologna 1974, pp. 333-362. ↩
- O. Brunner, Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell’Austria medievale, Milano, Giuffrè, 1983, p. 198. ↩
- A. Buratti, Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del diritto di opposizione nello Stato costituzionale, Milano, Giuffrè, 2006, p. 120. ↩
- A. Buratti, Dal diritto di resistenza al metodo democratico. Per una genealogia del diritto di opposizione nello Stato costituzionale, Milano, Giuffrè, 2006, p. 120. ↩
- [iv] C. Mozzarelli, Sovrano, aristocrazia e amministrazione: un profilo costituzionale, in La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa, (a cura di) Pierangelo Schiera, il Mulino, Bologna pp. 127-159. ↩